Skip to main content
testata statuto

Statuto dell'associazione di promozione sociale

“Centro Studi Commedia all’italiana APS – Castiglioncello”

Titolo I - Costituzione, sede, durata, scopo ed attività

Articolo 1° - Costituzione – Forma
È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Centro Studi Commedia all’italiana APS”.

Essa è inderogabilmente costituita nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche - “Codice del terzo settore” (CTS), articoli 35 e seguenti, già tale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della Legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002, n.42, e comunque di tute le applicabili norme tempo per tempo vigenti, priva di scopo di lucro, come meglio di seguito precisato, senza finalità politiche, sindacali, professionali o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati, ma costituita al solo fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale indicate al seguente articolo 5) e con riguardo all'articolo 5) del CTS, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale - educativo e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione,a tal fine, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, impronta il proprio ordinamento ai principi di democraticità, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

A seguito dell'espletamento delle formalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS (in breve RUNTS), assume anche la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Di conseguenza la denominazione dell'Associazione, a seguito dell'efficacia della delibera ai sensi dell'articolo 35 del CTS contiene l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), mentre ai sensi dell'art 12 del CTS, verrà in seguito a contenere l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). Di tale acronimo ETS-APS dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Questa clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Articolo 2° - Sede
L'Associazione “Centro Studi Commedia all’italiana APS” ha sede in Comune di Rosignano Marittimo.
Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e può essere pertanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione può istituire sedi secondarie e distaccate, che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa. Come anche rappresentanze ed uffici secondo le modalità previste nel presente statuto.

Articolo 3° - Durata
L'Associazione è stipulata a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento ai sensi di questo Statuto.

Articolo 4° - Scopo dell’Associazione
Il “Centro Studi Commedia all’italiana APS”, attraverso tutti i mezzi che a tal fine possono essere utilizzati, con lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto precipuo dell'Associazione come al seguente articolo, ha lo scopo civico e di utilità sociale di promuovere la cultura cinematografica, valorizzando, senza escludere i capolavori del cinema italiano e mondiale, le opere esemplari che possano essere ricondotte al genere Commedia all'italiana, favorendo la conoscenza di tutte le dette opere cinematografiche, del linguaggio cinematografico in generale attraverso un'opera di educazione allo stesso, tramite anche la riscoperta dell’importanza della visione dell'opera cinematografica in sala, per il particolare ruolo culturale che svolge la fruizione collettiva della stessa.
Essa, inoltre, si propone di riscoprire e valorizzare la località di Castiglioncello, quale luogo rilevante nella storia della “Commedia all’italiana”, all'interno di un più ampio percorso storico, artistico e culturale riguardante la detta località.

Articolo 5° - Attività
Lo scopo e le finalità dell’Associazione come sopra indicate sono perseguite mediante l'esercizio, in conformità alle norme particolari loro applicabili, di una o più delle seguenti attività di interesse generale cui alle lettere d), g), i) ed m) dell’art. 5 del CTS, e precisamente:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
Tali attività potranno, in particolare, estrinsecarsi in:

a) l'allestimento di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di laboratori di promozione culturale e cinematografica, particolarmente volti alle giovani generazioni ed alle scuole di ogni ordine e grado;
b) l'organizzazione di attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione inerenti la “Commedia all’italiana” a carattere permanente o occasionale, tramite anche la realizzazione di seminari, convegni, dibattiti, corsi e manifestazioni, incontri e iniziative varie;
c) l'organizzazione di proiezioni cinematografiche in apposite strutture, avvalendosi altresì, mediante l'adesione ad associazioni nazionali di cultura cinematografica, ai sensi di legge, della riproduzione visivo sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale; il tutto accompagnato o meno da dibattiti e/o conferenze;
d) la realizzazione di percorsi culturali ed artistici e di tutte quelle iniziative, compresi gli eventi, i festival e le manifestazioni che verranno ritenute valide allo scopo in connessione con il fine di restituire alla stessa un precipuo significato quale luogo rilevante nella storia della Commedia all’italiana;
e) l'istituzione di corsi di aggiornamento e formazione nelle scuole del territorio in cui l'Associazione opera, al fine di sensibilizzare e formare gli insegnanti alla centralità del linguaggio cinematografico e alla storia del cinema nella formazione dei giovani, specialmente, ma non esclusivamente, tramite la valorizzazione del patrimonio culturale e cinematografico della Commedia all’italiana;
f) l'elaborazione di percorsi di formazione destinati agli adulti e, in modo particolare, ai giovani adulti (ragazzi delle Scuole Medie, Superiori e delle Università), in modo da favorire la conoscenza della Commedia all’italiana, analizzandone tematiche e linguaggi e favorendo la riflessione critica;
g) l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica volti ai propri associati e a terzi, anche al fine di coinvolgimento nelle tematiche sociali in vista di una possibile adesione all'associazione, volti all'approfondimento culturale degli stessi ed alla nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento delle dette tematiche;
h) la raccolta, la conservazione, il restauro e la catalogazione di riviste, testi, manoscritti ed opere, compreso il patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, a carattere storico, artistico, scientifico e critico -informativo, riguardanti la Commedia all’italiana in particolare e, più in generale, la cinematografia, al fine della costruzione di un archivio di materiali inerenti quanto sopra, possibilmente nella Località di Castiglioncello, per la fruizione collettiva;
i) la realizzazione di mostre d'arte cinematografica, di festival e rassegne di opere cinematografiche, aventi stretta connessione con le tematiche e la poetica della Commedia all'italiana, al fine anche di favorire e sostenere autori emergenti e giovani come meglio di seguito specificato;
j) il sostegno ad autori emergenti, nel campo culturale e cinematografico, che abbiano, particolarmente ma non esclusivamente, come finalità la conservazione della memoria storica della Commedia all’italiana e del suo patrimonio di valori culturali, cinematografici, artistici, storici, filosofici e sociali;
k) la cura diretta e/o indiretta della redazione ed edizione di libri e testi, periodici e pubblicazioni, notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici in tema di Commedia all'italiana e cultura cinematografica in genere.

L’Associazione potrà esercitare altresì attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti e rientranti nell'ambito delle previsioni dell'articolo 5 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suddette, come successivamente individuate dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 del CTS secondo i criteri e limiti di tempo in tempo definiti dalle norme vigenti, sempre tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In ogni caso l'Associazione, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'articolo 7 del CTS, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO II -  Associati. Disciplina del rapporto associativo. Diritti ed Obblighi

Articolo 6° - Rapporto Associativo
Il rapporto associativo è regolato nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recedere dalla medesima ai sensi di legge e di Statuto e ,quindi, è in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'adesione all'Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’organizzazione e partecipano al raggiungimento degli scopi della stessa: l'Associazione, infatti, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono, dunque, essere associati le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale, o comunque altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (questi ultimi due in misura non superiore al limite previsto di volta in volta dalla applicabile normativa), la cui domanda di ammissione, presentata come di seguito indicato, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto della domanda il contributo di ammissione che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Il numero dei Soci dell’Associazione è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo tempo per tempo previsto dalla normativa (ad oggi pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale).
Il rapporto associativo e le modalità dello stesso sono retti da una disciplina uniforme e dunque non vi sono diverse tipologie di Soci. I Soci sono tutti Ordinari o Effettivi (in appresso solo Soci o Associati), cioè, come detto, le persone fisiche o giuridiche (tanto pubbliche che private), le quali condividono le finalità dell’organizzazione, manifestano all'atto della domanda di adesione la volontà di partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi della stessa attraverso l'impegno diretto nelle attività e la diretta fruizione delle stesse.

Articolo 7° - Modalità di ammissione all'Associazione
Chiunque intende essere ammesso a far parte dell'Associazione in qualità di Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:
Per le persone fisiche:
a) l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la dichiarazione di impegnarsi ad accettare lo Statuto e di impegnarsi a rispettare lo stesso e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per gli Enti o persone giuridiche:
a) l'indicazione della denominazione, sede, forma giuridica, attività e/o oggetto sociale;
b) la delibera di autorizzazione del competente organo dell'ente con l’indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o la persona giuridica;
c) la dichiarazione di impegnarsi ad accettare lo Statuto e di impegnarsi a rispettare lo stesso e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L’accettazione delle domande presentate avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti lo stesso.
Il Consiglio prende in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione utile successiva alla data di presentazione.

Articolo 8° - Decorrenza dell'Ammissione - Libro degli Associati - Mancata Ammissione e Reclamo
L'ammissione a socio decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che è tenuto a darne comunicazione al Socio e, nel più breve tempo possibile, ad iscrivere i nuovi Soci nell'apposito Libro dei Soci.
A ciascun associato è consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione ed all'iscrizione nel Libro, un documento di appartenenza all’Associazione, che lo legittima all’esercizio dei diritti di Socio.
Peraltro, per patto espresso, in alcun modo la partecipazione all’Associazione deve intendersi collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, motivarlo e comunicarlo alla persona interessata.
In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

Articolo 9° - Diritti e Doveri degli Associati
I Soci hanno diritto:
• ad eleggere gli organi dell’Associazione e ad approvare annualmente il bilancio;
• a godere dei diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
• a prendere visione dei libri sociali; la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto (anche a mezzo email), al Consiglio Direttivo, che dovrà mettere i libri a disposizione del socio entro cinque giorni dalla richiesta;
• a partecipare:
- alla vita dell’Associazione come membri degli organi sociali, se eletti;
- alle assemblee generali dei Soci in qualità di votanti secondo i principi stabiliti da questo Statuto;
- a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

I Soci sono tenuti:
a) al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al momento dell'ammissione e successivamente anno per anno;
b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
c) a contribuire fattivamente, attraverso la loro attività, nei limiti delle loro possibilità e capacità, nonché in quanto richiesti dal Consiglio Direttivo, alla vita associativa.

Articolo 10° - Perdita della qualità di associato
La perdita della qualità di associato si verifica per:
a) recesso, come al seguente articolo 11°;
b) decadenza o esclusione, come al seguente articolo 12°;
c) morte, come al seguente articolo 13°.

Articolo 11° - Recesso
Ciascuno degli Associati può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, dando le proprie dimissioni in forma scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
Il recesso produce effetto dal mese successivo a quello in cui è ricevuta la comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12° - Decadenza - Esclusione
L'Associato decade ipso iure nei seguenti casi:
a) mancato pagamento per due anni consecutivi della quota associativa;
b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due Assemblee Ordinarie consecutive,
decorso il termine di trenta giorni dalla messa in mora da parte dell'Associazione per iscritto anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, e salvo che l'Associato, nel caso di cui alla lettera a), nel detto termine, sani la morosità.
Successivamente il Consiglio Direttivo provvede a prendere atto della indicata decadenza e a cancellare l'Associato dal Libro dei Soci.

L'Associato può essere escluso con delibera assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi nei seguenti casi:
a) gravi e ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti all'Associato dallo Statuto e dalle decisioni degli Organi

La delibera di esclusione, che produce immediato effetto, deve essere motivata e comunicata entro sette giorni, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'escluso, il quale, salvi i diritti al medesimo riconosciuti dalla legge, nel medesimo termine di cui sopra decorrente dalla comunicazione, può impugnare la medesima di fronte all'Assemblea, che, in tal caso, deciderà nella prima riunione utile o, comunque, dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni.

Articolo 13° – Morte
La qualità di associato si perde anche in caso di morte.
In alcun caso la quota associativa è trasferibile, neppure per successione.

Articolo 14° - Conseguenze della cessazione del rapporto associativo
In tutte le ipotesi sopra contemplate il Consiglio Direttivo deve provvedere a tempestivamente aggiornare il Libro degli Associati.
I contributi associativi sono intrasmissibili, non suscettibili di rivalutazione alcuna e non possono essere distribuiti, in alcun modo, agli associati durante la vita dell'Associazione stessa.
Pertanto gli associati o i loro eredi, anche in caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale, né possono pretendere la restituzione delle somme versate per l'ammissione, degli eventuali contributi aggiuntivi, né alcun rimborso o indennizzo per il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione.

Articolo 15° -  Prestazioni degli Associati
Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente, anche se non esclusivamente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme di settore, specie del CTS e suoi provvedimenti attuativi.
In caso di necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità, anche in relazione all'attività particolarmente qualificata da svolgere, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura in tutte le forme tempo per tempo previste dalla legislazione, e ciò anche ricorrendo ai propri associati.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, e comunque nel rispetto di tutti gli altri limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni eventualmente sottoscritte dall'Associazione, i lavoratori, che facciano parte della stessa, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16° - Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni in presenza delle quali esso sia obbligatorio) e il collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17° - Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è composta di tutti gli Associati, che alla data di convocazione siano iscritti nel Libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 18° - Convocazione. Intervento. Svolgimento dei lavori e Voto.
L'Assemblea degli Associati deve essere convocata, in sede ordinaria, dal Presidente o da uno dei Consiglieri, su conforme delibera del Consiglio, almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l’approvazione del Bilancio.
Può essere convocata tutte le volte che sia necessario e richiesto dal Consiglio Direttivo, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonché quando ne faccia richiesta scritta con indicazione dell'ordine del giorno almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o anche al di fuori di essa, purché nel territorio della Provincia di Livorno o, se in diversa Provincia nel territorio di comuni limitrofi.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto da comunicare, con qualsiasi mezzo idoneo a mettere gli associati nella possibilità di conoscere effettivamente la convocazione, nonché a dar prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, alla residenza indicata dall'Associato, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'Avviso può contenere anche la data, il luogo e l'ora per la seconda convocazione, che potrà tenersi anche nel medesimo giorno.
In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli Associati e l'intero Consiglio Direttivo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti che gli intervenuti deliberano di mettere all'ordine del giorno.
"Ciascun associato avente diritto di intervenire e di votare, purché in regola con il versamento della quota e regolarmente iscritto nel Libro degli Associati, può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega iscritta, rilasciata per la singola assemblea. Un associato non può avere più di una delega. I soci minori di età esercitano il voto tramite chi ne ha la responsabilità genitoriale.
Gli Associati diversi dalle persone fisiche intervengono in Assemblea a mezzo del loro Legale Rappresentante o di un loro delegato preventivamente indicato.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Consigliere. In mancanza dei suddetti, da un Associato nominato a maggioranza assoluta dei presenti. Nello stesso modo è scelto un Segretario, salvo che l'Assemblea sia verbalizzata da Notaio.
Il Presidente verifica la legittimazione degli intervenuti, cura lo svolgimento delle attività assembleari, proclama i risultati delle votazioni.
Queste sono fatte sempre in modo palese, salvo che per le ipotesi in cui l'Assemblea sia chiamata a decidere riguardo all'esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo o comunque debba decidere su persone.
Delle sedute dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario (o del Notaio qualora sia chiamato ad intervenire), dal quale constino i deliberati dell'Assemblea stessa.
E' ammesso che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ed anche solo esclusivamente con questi mezzi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e sia comunque garantita anche attraverso i mezzi di telecomunicazione l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società (nei quali gli intervenuti potranno affluire), e/o i mezzi telematici che la stessa intende utilizzare, nel rispetto dei principi già sopra indicati di parità di trattamento ed accessibilità agli stessi, per il collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà fisicamente presente il soggetto verbalizzante.
Si stabilisce espressamente che lo Statuto potrà essere modificato nel rispetto delle forme tempo per tempo previste dalla legge, sempre mediante atto scritto, ma non necessariamente notarile, ancorché la forma iniziale dell'atto costitutivo sia tale.

Articolo 19° - Competenza e Quorum
L'Assemblea, riunita in sede ordinaria:
a) approva i bilanci (preventivo e consuntivo);
b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, provvedendo, altresì, alla loro revoca o sostituzione;
c) nomina l'Organo di Controllo;
d) discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione, deliberando sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
e) approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;
f) si pronuncia sull'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) delibera tutti i provvedimenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea in sede straordinaria o del Consiglio Direttivo e, comunque, su tutte le questioni e gli argomenti che vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea riunita in sede straordinaria delibera:
a) le modifiche al presente Statuto, compresa la trasformazione dell'Associazione o le altre operazioni straordinarie, quali la fusione della medesima con altre Associazioni o Enti;
b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, con la nomina dell'Organo chiamato a svolgere le attività liquidative e la sua eventuale revoca o sostituzione, l'attribuzione dei poteri al medesimo e la loro successiva modifica, nonché la destinazione del patrimonio dell'Associazione nei limiti imposti dalla legge e da questo Statuto.

In sede ordinaria l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, invece, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
I deliberati dell'Assemblea in sede ordinaria sono comunque validamente assunti con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera validamente, in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto. E in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

Articolo 20° - Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i soci o fra le persone indicate dagli enti giuridici associati.
In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro, il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione, con altro membro. La nomina dei membri cooptati, che devono comunque costituire la minoranza del Consiglio Direttivo, è sottoposta alla ratifica dell’Assemblea successiva.
Essi durano in carica fino al termine del triennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica, e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. A tal fine deve essere convocata entro un mese l'Assemblea per la nomina.
In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il socio che nelle ultime votazioni sia risultato essere il primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano non eletti da nominare in sostituzione, si dovrà procedere ad una nuova elezione per l’individuazione del socio che dovrà sostituire il membro del Consiglio Direttivo cessato.
La carica di consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione tempo per tempo vigente per la conservazione dei benefici fiscali.

Articolo 21° - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente, nonché un Segretario con eventuale funzione di Tesoriere: essi durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque una volta l'anno per predisporre e deliberare in ordine ai bilanci dell'Associazione da presentare all'Assemblea ed all'ammontare del contributo associativo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione scritta, su qualsiasi supporto, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. In mancanza di convocazione, esso è comunque validamente riunito tutte le volte in cui siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.
Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
E' ammesso che le riunioni si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ed anche solo esclusivamente con questi mezzi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, e sia comunque garantita anche attraverso i mezzi di telecomunicazione l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Si applica quanto sopra previsto all'articolo 17 con i dovuti adeguamenti.

Articolo 22° - Competenza e Poteri
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nessuno escluso od eccettuato, con l’unica limitazione degli argomenti che per Legge e Statuto sono riservati alla deliberazione dell’Assemblea.
In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, che funge eventualmente anche da Tesoriere;
b) la definizione della Programmazione Annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) la responsabilità nei confronti dell’Assemblea della esecuzione della Programmazione Annuale approvata dall’Assemblea, nonché di altri deliberati di quest’ultima;
e) l'ammissione di nuovi associati;
f) l'esclusione per gravi motivi degli associati medesimi;
g) la determinazione della quota associativa;
h) l'amministrazione del patrimonio e dei fondi sociali e la deliberazione del compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione che comportino un impegno per l'Associazione, nonché di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compreso, a mero titolo esemplificativo, l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche e contributi; la conclusione di convenzioni con i medesimi enti pubblici, nonché tutti gli atti relativi alla disposizione di beni del patrimonio dell'Associazione, comprese l'acquisizione e la cessione della proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento di beni immobili;
i) la ratifica delle operazioni compiute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di necessità ed urgenza ai sensi del seguente articolo;
j) la proposta di modifiche allo Statuto o di realizzazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
k) la stesura di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nel rispetto, comunque, della normativa in vigore per la conservazione dei benefici fiscali.
Il Comitato scientifico dura in carica il tempo necessario per portare a termine gli obiettivi prefissati e può essere revocato in qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, delegare parte dei propri compiti a uno o più componenti del Consiglio stesso, stabilendone poteri e limiti.
Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta a norma di legge dei Libri dell'Associazione (Associati, verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo), nonché delle scritture contabili e di tutte quelle che siano richieste dalle norme di legge o da qualsiasi altra disposizione o buona pratica.
La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali conseguente a deliberazioni del Consiglio, è regolata come per legge e comunque non si estende a quello fra i consiglieri che, essendo esente da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro dei verbali del Consiglio stesso.

Articolo 23° - Presidente e Vice Presidente.
Rappresentanza dell'Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione: egli, come detto, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Il Presidente è autorizzato a gestire, disgiuntamente, i rapporti dell’Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontare l’operato nelle riunioni dello stesso.
Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Il fatto stesso che questi agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Articolo 24° - Organo di Controllo
L'Assemblea elegge, se ricorrono le condizioni previste dalla legge tempo per tempo vigente un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere qualificato e iscritto negli Albi come previsto dalle norme applicabili; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo può essere composto da membri interni all'Associazione, oltre che da esterni.
Esso ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
d) attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
e) poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, poter chiedere agli amministratori (Presidente e componenti Consiglio Direttivo) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
f) redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
Se non ricorrono le condizioni previste dalla legge che rendono obbligatorio l'Organo di Controllo, l'Assemblea se lo ritenga opportuno, anche su proposta del Consiglio Direttivo ed in relazione all'attività ed alle dimensioni dell'Associazione, potrà nominare un Collegio dei revisori dei conti.
In tal caso esso è composto da almeno due membri effettivi ed uno supplente, con idonea capacità professionale, preferibilmente non associati, e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. I membri possono essere rieletti. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione di uno di essi, gli subentrerà il supplente, che durerà in carica sino alla naturale scadenza del Collegio.
Il Collegio svolge la funzione di controllare la correttezza della gestione economica, finanziaria ed amministrativa dell'Associazione in relazione alle norme di legge e di Statuto e predispone per l’Assemblea la Relazione annuale del Bilancio consuntivo.
Esso agisce:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di uno degli Organi;
c) su richiesta di uno o più Soci.
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed hanno i diritti di controllo e vigilanza e di denuncia di cui alla legge tempo per tempo vigente.

Articolo 25° - Revisione legale dei conti.
Al superamento dei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o, in alternativa, ai sensi dell'art. 30 comma sesto del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, purché tutti i suoi membri siano qualificati ed iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.
Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi; L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma secondo del CTS o norme tempo per tempo applicabili.

TITOLO IV - MEZZI ECONOMICI. PATRIMONIO. BILANCI

Articolo 26° - Mezzi Economici - Patrimonio
Per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività istituzionali, l’Associazione può impiegare i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia.
In particolare l'Associazione per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività utilizza le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali di cui al superiore articolo 5), anche da prestazioni di servizi convenzionati;
e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al medesimo articolo ed all'art. 6 del CTS, ivi inclusi i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa del CTS e attuativa;
f) entrate provenienti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L’Associazione, inoltre, per realizzare quanto previsto dal presente Statuto, potrà avvalersi di collaborazioni esterne (persone fisiche, professionisti, associazioni, Enti pubblici e privati).
Il patrimonio dell'Associazione è composto da:
- quanto versato dai Soci Fondatori;
- donazioni, elargizioni, lasciti e contributi che, per scelta dell'Associazione o per volontà del disponente, sono stati imputati a patrimonio;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.
- altre entrate compatibili con

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 27° - Esercizi. Bilancio. Risultati della Gestione
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per la presentazione all'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile, il Consiglio Direttivo deve predisporre e deliberare il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso (Bilancio Consuntivo), che deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci che intendano consultarlo nei 10 (dieci) giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.
Detto Bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ Associazione.
Unitamente al Bilancio Consuntivo sarà deliberato e presentato idoneo Bilancio Preventivo, in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Consiglio stesso e l’andamento previsionale dell’Associazione.
I detti Bilanci saranno redatti nelle forme tecniche e con l'applicazione delle normative e regole contabili prescritte dalla legge tempo per tempo vigente come obbligatorie per l'Ente a seconda dei parametri dimensionali economici prescritti, e in ogni caso in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
L'organo di amministrazione provvede a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività che rivestono tale qualifica ai sensi dello Statuto e dell'articolo 6 del CTS, come per legge.
I Bilanci saranno depositati come per legge presso il RUNTS secondo le applicabili norme, ed a seguito della iscrizione allo stesso.
Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente l'Associazione provvederà a depositare presso il RUNTS il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge e comunque ad adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 14 del CTS.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell’Associazione, quali espressi in questo Statuto.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO V - SCIOLGLIMENTO. LIQUIDAZIONE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 28° - Scioglimento e Liquidazione Devoluzione del Patrimonio
L’Associazione si estingue per le ipotesi previste all'articolo 27 del codice civile.
In tutte le ipotesi di estinzione si provvede alla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, ai sensi di legge, di modo che esso sia destinato, in primo luogo, alla soddisfazione delle obbligazioni sociali.
La liquidazione sarà svolta da un Liquidatore Unico o da più Liquidatori, che saranno chiamati a funzionare con metodo collegiale, nominati dall'Assemblea all'uopo convocata in seduta straordinaria.
Quando lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la nomina potrà essere fatta dall'Assemblea medesima.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. L'Assemblea determina anche i poteri dei Liquidatori.
Ad esito della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Associazione di Promozione Sociale che perseguano finalità affini a quelle dell'Associazione, scelti dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'Associazione o successivamente e, comunque, a fini di utilità sociale come per legge.
E' comunque vietato distribuire in alcun modo e sotto qualsiasi forma il residuo patrimoniale agli Associati.

TITOLO VI - ARBITRATO. RINVIO

Articolo 29° - Clausola Compromissoria
Tutte le eventuali controversie tra Soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o in difetto di accordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove l'Associazione ha sede.

Articolo 30° - Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS ed i relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.


F.to ai sensi di Legge: Massimo Ghirlanda;
Dott. Gianluca Giovannini Notaio